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Statuto

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ALTOMILANESE GIORNALISTI"
"Mauro Gavinelli"

(fondata in Legnano nel luglio 1993)



Articolo 1)
Costituzione
Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, è costituita, senza scopo di lucro, un'associazione apolitica e apartitica, con durata illimitata, sotto la denominazione di Gruppo Altomilanese Giornalisti.

Articolo 2)
Scopo
L'associazione intende riunire gli operatori dell'informazione allo scopo di: o difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione; o tutelare i diritti e le prerogative degli operatori dell'informazione nell'ambito delle comunità locali; o costituire un centro di aggregazione e di riferimento per tutte le iniziative che riguardano la categoria, al fine di promuovere iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative e turistiche.


Articolo 3)
Sede
L'associazione ha sede legale in Legnano, via della Liberazione 13, nello studio dell'avvocato Fabrizio Conti.


Articolo 4)
Associati
Si dividono in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari. Fondatori sono gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, quali risultano dall'atto costitutivo al quale il presente statuto è allegato. Ordinari sono gli associati giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, residenti o che svolgono la loro attività giornalistica nell'Altomilanese, iscritti all'Ordine dei giornalisti. Onorari sono gli associati i quali, nell'espletamento delle loro diverse professioni e attività, collaborano abitualmente con la stampa e con i mass media del territorio; non hanno diritto di voto. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio direttivo, con la documentazione richiesta e con la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto. L'ammissione di nuovi associati avverrà con formale, insindacabile deliberazione del Consiglio direttivo, con la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri. In caso di reiezione della domanda, l'interessato potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio direttivo.


Articolo 5)
Fondo comune
I contributi degli associati ed i beni acquistati costituiscono il fondo comune dell'associazione. Il recesso e/o l'esclusione dall'associazione non conferiscono il diritto di pretendere la quota del fondo comune. Il contributo a carico degli associati sarà annualmente determinato dal Consiglio direttivo che dovrà indicare anche modalità e termini del versamento.


Articolo 6)
Assemblea
L'assemblea ordinaria dell'associazione sarà convocata, almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo, con comunicazione da farsi agli associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza; essa delibera sulla relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio direttivo; elegge i consiglieri e i tre probiviri; provvede al rinnovo delle cariche alla loro scadenza. L'assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati in regola con il versamento delle quote sociali ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli associati; in entrambi i casi, delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo degli associati, essa delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, delibera col voto favorevole di almeno i due terzi degli associati in regola con la quota.


Articolo 7)
Consiglio direttivo, presidente e vice presidente
Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione interna ed amministrativa dell'associazione ed è composto da sette membri. Per i primi due anni, sono componenti di diritto del Consiglio direttivo gli otto soci fondatori, ai quali si aggiungono altri tre consiglieri che saranno eletti dall'assemblea; alla scadenza delle cariche, l'assemblea rinnoverà l'intero Consiglio direttivo; il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni ed ha le seguenti competenze: redazione del bilancio; o rapporti con i soci ed i terzi; o nomina del presidente e del vice presidente; o ammissione di nuovi associati; o istituzione delle commissioni di lavoro e studio su specifici temi. Esso sarà convocato almeno due volte l'anno dal presidente o, in caso di suo grave impedimento, dal vice presidente; alle riunioni potranno partecipare, su invito, soggetti estranei al Consiglio, in quanto esperti nelle materie da trattare. Le delibere saranno valide se prese con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei membri. In seno al Consiglio ciascun membro potrà rappresentare per delega solo un altro componente del Consiglio. In caso di parità di voti, prevarrà quello del presidente Il presidente dovrà convocare il Consiglio direttivo su conforme richiesta scritta di almeno tre membri dello stesso. Al presidente e al vice presidente del Consiglio direttivo spettano, in via tra loro libera e disgiunta, tutti i poteri necessari per operare sui conti correnti bancari dell'associazione, con esclusione della facoltà di operare senza che esista la corrispondente copertura di fondi.


Articolo 8)
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea ed è investito delle funzioni disciplinari nei confronti degli associati i quali contravvengano alle norme dello statuto e tengano comportamento lesivo del buon nome dell'associazione o contrario agli interessi e scopi della stessa. Il Collegio dei probiviri potrà approvare le seguenti sanzioni: o richiamo scritto, o censura; o sospensione dall'attività associativa sino a sei mesi; o radiazione. Il Collegio potrà procedere sia d'ufficio sia ad istanza anche di un solo associato. Il Collegio potrà non dare corso al procedimento disciplinare qualora ritenga manifestamente infondata la richiesta suddetta. Il Collegio dovrà, prima di applicare qualsivoglia sanzione, consentire l'adeguato contraddittorio, sentendo anche oralmente l'associato, il quale potrà presentare memorie scritte.


Articolo 9)
Perdita della qualifica di associato
La perdita della qualifica di associato si può verificare per: o dimissioni - ogni associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata a.r.; o perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione; o mancato pagamento del contributo annuale.


Articolo 10)
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra associati o tra essi ed organi dell'associazione o fra essi e l'associazione stessa, sarà devoluta alla cognizione di un arbitro amichevole compositore che giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura. Tale arbitro viene fin d'ora individuato nella persona dell'avvocato Fabrizio Conti, con studio in Legnano, via della Liberazione 13; qualora detto professionista non possa o non voglia accettare l'incarico, l'arbitro sarà nominato dal signor presidente del Tribunale di Milano.


Articolo 11)
Modifica dello statuto
Per ogni modifica del presente statuto e per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati in regola con la quota, convocati in assemblea straordinaria.


Articolo 12)
Scioglimento dell'associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale attivo di cassa e gli eventuali beni patrimoniali saranno devoluti secondo quanto deliberato dall'assemblea o, in mancanza, ad enti assistenziali locali.


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